In concreto, le condizioni che, secondo quanto stabilito in DTF 110 V 134 consid. 4d, devono essere cumulativamente adempiute per ammettere una simile eccezione (causa complessa e di ingente valore; rilevanza del dispendio di lavoro; ragionevolezza del rapporto tra dispendio profuso e risultato ottenuto), non sono date, non fosse altro per il fatto che il valore di causa, pur non essendo certamente irrilevante, non può essere propriamente considerato ingente. Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 1. Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.