V, Berna 1992, nota 7 all'art. 156). Ne discende che le spese giudiziarie devono essere poste a carico del ricorrente, il quale sarà parimenti tenuto a versare alla Fondazione opponente, patrocinata da un legale, fr. 2'500.- a titolo di ripetibili per la procedura federale ( DTF 126 V 150 seg. consid. 4b). 7.2 Per quanto attiene infine al diritto a ripetibili rivendicato dall'avv. Clemente, si osserva che secondo giurisprudenza l'avvocato che agisce in causa propria solo eccezionalmente può pretendere un'indennità per ripetibili per la sua attività personale nonché per ulteriori spese o danni ( DTF 110 V 132).