6. Il ricorrente censura il giudizio cantonale anche nella misura in cui i primi giudici, ritenendo temerario il suo ricorso, gli hanno addebitato le spese giudiziarie (fr. 500.-) e gli hanno fatto obbligo di versare alla Fondazione opponente fr. 1'500.- a titolo di ripetibili. 6.1 Il principio - di diritto federale - della gratuità della procedura ai sensi dell' art. 73 cpv. 2 LPP vale alla condizione che la parte non abbia agito temerariamente oppure con leggerezza ( DTF 128 V 323 consid. 1a con riferimenti).