pure DTF 119 II 452 segg.). E anche nella denegata ipotesi si volesse ravvisare nell'accordo tra gli interessati una cessione a scopo di incasso ("Inkassozession"; Schwenzer, op. cit., pag. 487, cifra marg. 90.03), il vizio formale che ne deriverebbe per il mancato ossequio della forma scritta risulterebbe comunque sanabile, in quanto una cessione formalmente non valida sarebbe pur sempre convertibile in una procura a scopo di incasso (Schwenzer, op. cit., pag. 207 seg., cifra marg. 31.39 segg., e pag. 490, cifra marg.