art. 39 cpv. 1 LPP, a ben vedere l'allora patrocinatore non è diventato titolare del credito né ha agito a nome proprio al pari di un cessionario, bensì è "solo" stato autorizzato ad incassare il credito a nome e per conto dell'assicurato anche se con la pattuizione di potere trattenere la prestazione dell'istituto di previdenza ("Inkassovollmacht" o "Einziehungsermächtigung"; Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 3a ed., pag. 489 seg., cifra marg. 90.10; Girsberger, Commentario basilese, 3a ed., no. 1 all' art. 164 CO; cfr. pure DTF 119 II 452 segg.).