A prescindere dal fatto che l'incarico per riscattare il secondo pilastro è stato (nuovamente) conferito ad inizio novembre - stando alla ricostruzione dei fatti resa dall'avv. Clemente: il 2 novembre 1998 - e la richiesta di pagamento avviata il giorno seguente (v. lettera 3 novembre 1998 all'indirizzo dell'ex datore di lavoro), vale a dire quando le condizioni materiali per richiedere il versamento in contanti erano già adempiute a dipendenza dei noti fatti e quando il diritto alla prestazione sarebbe comunque stato esigibile e cedibile a norma dell' art. 39 cpv.