Stante quanto precede, si può concludere che a ragione la Corte cantonale ha ritenuto l'avv. Clemente effettivamente autorizzato, con ogni verosimiglianza, a chiedere il pagamento sul suo conto dell'ammontare di libero passaggio liberando di conseguenza la Fondazione opponente da un ulteriore obbligo di adempimento. In questa misura, la pronuncia impugnata può essere senz'altro confermata e il ricorso respinto, irrilevante rivelandosi ai fini del presente giudizio, come rettamente fatto notare dall'autorità giudiziaria cantonale, la censura relativa alla compensazione operata (successivamente) dall'avv. Clemente sull'importo prelevato, la questione attenendo esclusivamente al rapporto