dell'allontanamento effettivo dell'assicurato e dell'impossibilità di rientrare in Svizzera. 4.4 Né il fatto che il teste potesse eventualmente essere considerato quale parte interessata - ciò che peraltro non avrebbe comunque ostato a una sua audizione (cfr. art. 229 cifra 3 Codice di procedura civile del Cantone Ticino [CPC], cui rinvia l'art. 23 della Legge [cantonale] di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 6 aprile 1961), nemmeno se esperita previa delazione di giuramento (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, no.