Rifiuto, quello della Corte cantonale, già concretizzatosi nella decisione di chiusura di istruttoria del 2 settembre 2003, al quale l'interessato non si è peraltro nemmeno opposto tempestivamente, avendo egli presentato le conclusioni fuori tempo massimo (sulla rilevanza processuale di un simile comportamento cfr. Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Berna 2000, vol. II, no.