Che ancora in data 22 marzo 1999 G.________ avrebbe telefonicamente confermato all'allora patrocinatore, in presenza della segretaria, l'avvenuto incarico per la questione previdenziale pur sollevando riserve in merito agli onorari. Prescindendo da un complemento istruttorio, la Corte cantonale ha ritenuto dimostrata, senza ombra di dubbio, l'autorizzazione dell'avv. Clemente a richiedere il pagamento della prestazione di libero passaggio e, di conseguenza, ha liberato la Fondazione opponente dall'ulteriore obbligo prestativo. 4.2 Il Tribunale federale delle assicurazioni non vede serio motivo per distanziarsi dalla valutazione dei primi giudici.