Che dopo avere perso ogni contatto con il cliente, quest'ultimo, in occasione del successivo colloquio telefonico del 15 marzo 1999, non avrebbe sollevato alcuna obiezione in merito all'avvenuto riscatto della prestazione d'uscita, essendosi egli unicamente limitato ad esprimere perplessità sull'ammontare degli onorari trattenuti in compensazione su detta prestazione. Che ancora in data 22 marzo 1999 G.________ avrebbe telefonicamente confermato all'allora patrocinatore, in presenza della segretaria, l'avvenuto incarico per la questione previdenziale pur sollevando riserve in merito agli onorari.