1 CO, quando il contratto sia stipulato a nome di una terza persona che lo stipulante è autorizzato a rappresentare, non è il rappresentante, ma il rappresentato che diventa creditore o debitore. Per principio, una rappresentanza è possibile per tutti i negozi giuridici (Watter, Commentario basilese, 3a ed., no. 3 seg. all'art. 32 CO). Non rappresentabili ("vertretungsfeindlich") sono per contro i negozi che concernono la sfera strettamente personale ("höchstpersönliche Geschäfte") e che servono alla tutela della personalità oppure alla realizzazione di diritti di natura ideale e non patrimoniale (Zäch, Commentario bernese, Vorbemerkungen zu Art. 32-40 [OR], no.