2. 2.1 Giusta l'art. 2 cpv. 1 LFLP, l'assicurato che lascia l'istituto di previdenza prima che insorga un caso di previdenza (caso di libero passaggio) ha diritto a una prestazione d'uscita. Se l'assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza, il precedente istituto deve versare la prestazione d'uscita al nuovo istituto (art. 3 cpv. 1 LFLP). Assicurati che non entrano in un nuovo istituto di previdenza devono, a norma dell'art. 4 cpv. 1 LFLP, notificare al loro istituto di previdenza sotto quale forma ammissibile intendano mantenere la previdenza. Per l'art. 5 cpv.