Per pronuncia 2 maggio 2000, la Corte cantonale respingeva la petizione e tutelava la posizione della Fondazione collettiva LPP Rentenanstalt, ritenendo che essa - potendo in buona fede, secondo le regole della rappresentanza apparente, considerare l'allora patrocinatore autorizzato ad agire in tal senso - con il versamento all'avv. Clemente dell'importo dovuto giĆ  aveva legittimamente adempiuto il proprio obbligo prestativo.