{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "it", "Datum": "2004-12-10", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-119-03_2004-12-10.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=23&from_date=06.12.2004&to_date=25.12.2004&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=221&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F10-12-2004-B_119-2003&number_of_ranks=299", "Checksum": "e8659101adfa4f981cbdfe1227e36dd1"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["B 119/03"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 10.12.2004 B 119/03"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 10.12.2004 B 119/03"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 10.12.2004 B 119/03"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Previdenza professionale | Previdenza professionnale"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 15:28:52", "Checksum": "70ccc8be2eb8d30825de6fdc9c6705f5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 10.12.2004 B 119/03\nRegesto:\nPrevidenza professionale | Previdenza professionnale\n\n6.\nIl ricorrente censura il giudizio cantonale anche nella misura in cui i primi giudici, ritenendo temerario il suo ricorso, gli hanno addebitato le spese giudiziarie (fr. 500.-) e gli hanno fatto obbligo di versare alla Fondazione opponente fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.\n6.1 Il principio - di diritto federale - della gratuità della procedura ai sensi dell'\nart. 73 cpv. 2 LPP vale alla condizione che la parte non abbia agito temerariamente oppure con leggerezza (\nDTF 128 V 323 consid. 1a con riferimenti). Una conduzione processuale temeraria o sconsiderata non determina solo l'obbligo di sopportare le spese giudiziarie, ma comporta anche il dovere di indennizzare le spese di patrocinio legale dell'istituto di previdenza vincente in causa (\nDTF 126 V 150 seg. consid. 4b). In assenza di una tale rappresentanza, devono, in aggiunta alla temerarietà e alla leggerezza, essere realizzate le ulteriori condizioni stabilite per l'assegnazione di ripetibili a una parte non patrocinata (\nDTF 128 V 324 consid. 1a). I concetti di temerarietà e sconsideratezza attengono al diritto federale e possono segnatamente realizzarsi nel caso in cui una parte intenzionalmente dichiara conformi alla realtà fatti non veri oppure fonda la propria posizione su circostanze delle quali dovrebbe conoscere l'inesattezza in base all'attenzione che può essere da lei pretesa. Per contro, la mancanza di probabilità di esito favorevole di un ricorso non consente di considerarlo di per sé temerario o sconsiderato, a tale circostanza dovendosi aggiungere l'elemento soggettivo stante il quale, pur potendo senz'altro ragionevolmente riconoscere l'improbabilità di successo della procedura, la parte la promuove ugualmente (\nDTF 124 V 288 consid. 3b).\n6.2 I primi giudici hanno motivato la temerarietà del ricorso di G.________ con il fatto che l'interessato ha promosso una procedura giudiziaria pur sapendo di avere conferito all'allora patrocinatore mandato per ritirare la prestazione di libero passaggio e quindi con la consapevolezza che il versamento operato dalla Fondazione corrispondeva alle disposizioni da lui date.\n6.3 Alla luce degli accertamenti compiuti dall'autorità giudiziaria cantonale e condivisi dal Tribunale federale delle assicurazioni, che hanno permesso di evidenziare come il ricorrente abbia (a più riprese) validamente conferito e confermato il potere di rappresentanza all'avv. Clemente, l'ammissione del carattere temerario del gravame di G.________ non viola il diritto federale.\n7.\n7.1 Per le considerazioni appena esposte, anche la procedura federale risulta eccezionalmente onerosa (\nDTF 126 V 149 consid. 4a). In tali condizioni, la domanda di assistenza giudiziaria gratuita dev'essere respinta, l'istante, per quanto precede, avendo agito abusivamente e avendo causato un dispendio inutile e rilevante (sentenza inedita del 13 gennaio 1997 della seconda Corte di diritto civile in re Z., 5P.369/1996; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, nota 7 all'art. 156). Ne discende che le spese giudiziarie devono essere poste a carico del ricorrente, il quale sarà parimenti tenuto a versare alla Fondazione opponente, patrocinata da un legale, fr. 2'500.- a titolo di ripetibili per la procedura federale (\nDTF 126 V 150 seg. consid. 4b).\n7.2 Per quanto attiene infine al diritto a ripetibili rivendicato dall'avv. Clemente, si osserva che secondo giurisprudenza l'avvocato che agisce in causa propria solo eccezionalmente può pretendere un'indennità per ripetibili per la sua attività personale nonché per ulteriori spese o danni (\nDTF 110 V 132). A maggior ragione, tale principio deve valere per l'avvocato che agisce quale parte cointeressata alla procedura (a proposito del diritto a ripetibili di una parte cointeressata cfr. SVR 1995 AHV no. 70 pag. 214). In concreto, le condizioni che, secondo quanto stabilito in\nDTF 110 V 134 consid. 4d, devono essere cumulativamente adempiute per ammettere una simile eccezione (causa complessa e di ingente valore; rilevanza del dispendio di lavoro; ragionevolezza del rapporto tra dispendio profuso e risultato ottenuto), non sono date, non fosse altro per il fatto che il valore di causa, pur non essendo certamente irrilevante, non può essere propriamente considerato ingente.\nPer questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:\n1.\nIl ricorso di diritto amministrativo è respinto.\n2.\nLa domanda di assistenza giudiziaria è respinta.\n3.\nLe spese giudiziarie, fissate in fr. 1'000.-, sono poste a carico di G.________.\n4.\nG.________ verserà alla Fondazione collettiva LPP della Rentenanstalt la somma di fr. 2'500.- (comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di indennità di parte per la procedura federale.\n5.\nNon si assegnano ripetibili all'avv. Ignazio Maria Clemente.\n6.\nLa presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali nonché all'avv. Ignazio Maria Clemente.\nLucerna, 10 dicembre 2004\nIn nome del Tribunale federale delle assicurazioni\nIl Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere:"}