{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "it", "Datum": "2004-12-10", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-119-03_2004-12-10.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=23&from_date=06.12.2004&to_date=25.12.2004&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=221&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F10-12-2004-B_119-2003&number_of_ranks=299", "Checksum": "e8659101adfa4f981cbdfe1227e36dd1"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["B 119/03"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 10.12.2004 B 119/03"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 10.12.2004 B 119/03"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 10.12.2004 B 119/03"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Previdenza professionale | Previdenza professionnale"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 15:28:52", "Checksum": "70ccc8be2eb8d30825de6fdc9c6705f5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 10.12.2004 B 119/03\nRegesto:\nPrevidenza professionale | Previdenza professionnale\n\n4.\nIn tali condizioni, resta unicamente da verificare se effettivamente l'insorgente abbia autorizzato l'avv. Clemente a richiedere il pagamento in contanti della prestazione d'uscita liberando di conseguenza la Fondazione dal proprio obbligo di adempimento.\n4.1 Dopo avere proceduto all'audizione testimoniale dell'avv. Clemente, svincolato per l'occasione dal segreto professionale, il Tribunale cantonale ha risposto affermativamente alla questione. In particolare, i primi giudici, dopo avere precisato di non avere motivo per dubitare della veridicità delle dichiarazioni rese sotto giuramento dal legale in parola, hanno accertato che, in occasione del penultimo contatto telefonico avvenuto a inizio novembre 1998, l'assicurato avrebbe ribadito l'incarico già conferito all'avvocato nel mese di giugno precedente di riscattare i suoi averi di cassa pensione, il quale, per parte sua, si sarebbe attivato a tale fine soltanto nel corso del mese di novembre. Non prima in quanto solo allora, più precisamente solo dopo l'espulsione dell'interessato dal territorio svizzero e il rifiuto da parte dell'amministrazione federale di sospendere il divieto di entrata, si sarebbero realizzate le condizioni per ottenere il riscatto degli averi pensionistici. Dall'audizione è quindi emerso che l'avv. Clemente avrebbe discusso della questione relativa al secondo pilastro con l'Ufficio del Patronato penale (signora D.________) come pure con la stessa convivente del G.________, P.________. Che dopo avere perso ogni contatto con il cliente, quest'ultimo, in occasione del successivo colloquio telefonico del 15 marzo 1999, non avrebbe sollevato alcuna obiezione in merito all'avvenuto riscatto della prestazione d'uscita, essendosi egli unicamente limitato ad esprimere perplessità sull'ammontare degli onorari trattenuti in compensazione su detta prestazione. Che ancora in data 22 marzo 1999 G.________ avrebbe telefonicamente confermato all'allora patrocinatore, in presenza della segretaria, l'avvenuto incarico per la questione previdenziale pur sollevando riserve in merito agli onorari. Prescindendo da un complemento istruttorio, la Corte cantonale ha ritenuto dimostrata, senza ombra di dubbio, l'autorizzazione dell'avv. Clemente a richiedere il pagamento della prestazione di libero passaggio e, di conseguenza, ha liberato la Fondazione opponente dall'ulteriore obbligo prestativo.\n4.2 Il Tribunale federale delle assicurazioni non vede serio motivo per distanziarsi dalla valutazione dei primi giudici. In virtù delle vicende che hanno caratterizzato la fase pre-procedurale e che sono state ricordate dall'allora patrocinatore con dovizia di particolari, non sussiste infatti motivo per non ritenere - nell'ambito del libero apprezzamento delle prove in forza del quale questa Corte ha la facoltà di decidere quali prove siano da ritenere decisive ai fini del giudizio (cfr.\nDTF 122 V 160 consid. 1c) - attendibili e convincenti le dichiarazioni rese in ambito cantonale dall'avv. Clemente e ribadite in questa sede. Esse, oltre ad apparire del tutto verosimili, trovano puntuale conferma anche nella documentazione, invero non copiosa, agli atti.\n4.2.1 Così, a conferma dell'allontanamento del ricorrente dal territorio svizzero e del rifiuto di sospendere il divieto di entrata di durata illimitata emesso dall'Ufficio federale degli stranieri vi è la documentazione che l'avv. Clemente ha trasmesso alla Fondazione opponente a giustificazione della domanda.\n4.2.2 A conferma del fatto che il Patronato penale fosse a conoscenza dell'attività svolta dall'avv. Clemente per ritirare la prestazione di libero passaggio basta richiamare lo scritto, in atti, del 25 novembre 1998 inviato dallo stesso legale all'Ufficio. Non risulta per contro dalle tavole processuali che il Patronato fosse a conoscenza di disposizioni contrarie dell'insorgente e si fosse - come avrebbe dovuto fare in siffatta, denegata, ipotesi - opposto all'operato del legale. In tali condizioni, a ragione la precedente istanza, prescindendo da ulteriori misure probatorie e procedendo a un apprezzamento anticipato delle prove, ha ritenuto superflua l'audizione testimoniale della signora D.________ (a proposito dell'apprezzamento anticipato delle prove, cfr.: Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche\nDTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Rifiuto, quello della Corte cantonale, già concretizzatosi nella decisione di chiusura di istruttoria del 2 settembre 2003, al quale l'interessato non si è peraltro nemmeno opposto tempestivamente, avendo egli presentato le conclusioni fuori tempo massimo (sulla rilevanza processuale di un simile comportamento cfr. Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Berna 2000, vol. II, no. 1314).\n4.2.3 A confortare la tesi secondo la quale l'insorgente e la sua compagna si sarebbero resi irreperibili dopo il 10 novembre 1998, come attesta la dettagliata ricostruzione dei fatti dell'allora patrocinatore prodotta in atti, vi sono quindi la menzionata lettera del 25 novembre 1998, nella quale l'avv. Clemente segnalava di essere \"in attesa di essere informato sul recapito definitivo\" di G.________, come pure lo scritto 24 novembre 1998 dello stesso legale a P.________, ritornato al mittente con l'indicazione \"Partito senza lasciare indirizzo\"."}