{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "it", "Datum": "2004-12-10", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-119-03_2004-12-10.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=23&from_date=06.12.2004&to_date=25.12.2004&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=221&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F10-12-2004-B_119-2003&number_of_ranks=299", "Checksum": "e8659101adfa4f981cbdfe1227e36dd1"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["B 119/03"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 10.12.2004 B 119/03"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 10.12.2004 B 119/03"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 10.12.2004 B 119/03"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Previdenza professionale | Previdenza professionnale"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 15:28:52", "Checksum": "70ccc8be2eb8d30825de6fdc9c6705f5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 10.12.2004 B 119/03\nRegesto:\nPrevidenza professionale | Previdenza professionnale\n\n2.\n2.1 Giusta l'art. 2 cpv. 1 LFLP, l'assicurato che lascia l'istituto di previdenza prima che insorga un caso di previdenza (caso di libero passaggio) ha diritto a una prestazione d'uscita. Se l'assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza, il precedente istituto deve versare la prestazione d'uscita al nuovo istituto (art. 3 cpv. 1 LFLP). Assicurati che non entrano in un nuovo istituto di previdenza devono, a norma dell'art. 4 cpv. 1 LFLP, notificare al loro istituto di previdenza sotto quale forma ammissibile intendano mantenere la previdenza. Per l'art. 5 cpv. 1 LFLP la persona assicurata può esigere il pagamento in contanti della prestazione d'uscita segnatamente se lascia definitivamente la Svizzera (lett. a). Se l'avente diritto è coniugato, il pagamento in contanti può avvenire soltanto con il consenso scritto del coniuge (art. 5 cpv. 2 LFLP).\n2.2 Secondo il concetto espresso dagli\nart. 3 e 4 LFLP, la protezione previdenziale deve essere mantenuta per tutta la durata di attività di un assicurato. Un pagamento in contanti - eccezion fatta per il prelievo anticipato per l'acquisto in proprietà di un'abitazione ad uso proprio (\nart. 30c LPP) - è unicamente possibile nelle tre ipotesi evocate dall'\nart. 5 cpv. 1 LFLP. Contrariamente a quanto stabilito per il consenso del coniuge, che deve avvenire, per espressa disposizione legale, in forma scritta, la richiesta di pagamento in contanti in quanto tale non è vincolata a una forma particolare (\nDTF 130 V 107, 121 III 34 consid. 2c con riferimenti; RSAS 2003 pag. 524).\n2.3 La questione dell'eventuale autorizzazione a richiedere, in via di rappresentanza, il pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio non è disciplinata dalla specifica legislazione in materia e dev'essere risolta in via pregiudiziale secondo le pertinenti regole di diritto civile (cfr.\nDTF 120 V 382 consid. 3a, confermata in\nDTF 123 V 33 consid. 5c/cc e 121 consid. 6; cfr. inoltre Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 96).\nPer l'art. 32 cpv. 1 CO, quando il contratto sia stipulato a nome di una terza persona che lo stipulante è autorizzato a rappresentare, non è il rappresentante, ma il rappresentato che diventa creditore o debitore. Per principio, una rappresentanza è possibile per tutti i negozi giuridici (Watter, Commentario basilese, 3a ed., no. 3 seg. all'art. 32 CO). Non rappresentabili (\"vertretungsfeindlich\") sono per contro i negozi che concernono la sfera strettamente personale (\"höchstpersönliche Geschäfte\") e che servono alla tutela della personalità oppure alla realizzazione di diritti di natura ideale e non patrimoniale (Zäch, Commentario bernese, Vorbemerkungen zu Art. 32-40 [OR], no. 76).\nGli effetti della rappresentanza intervengono alla doppia condizione che il rappresentante abbia agito in nome del rappresentato (\"Handeln im fremden Namen\") e che inoltre quest'ultimo abbia concesso il necessario potere di rappresentanza (\"Vertretungsmacht\"; Watter, op. cit., no. 12 segg. all'\nart. 32 CO). Tale facoltà può per principio essere conferita - espressamente o tacitamente - senza dovere osservare forme particolari a meno che una forma particolare sia prescritta per legge o per convenzione tra le parti (\nDTF 112 II 332, 99 II 41). Se il negozio principale che dev'essere concluso per via di rappresentanza non è vincolato a forme particolari, questa libertà di forma si estende al conferimento della procura (Watter, op. cit., no. 14 seg. all'\nart. 33 CO; Zäch, op., cit., no. 34 segg. all'\nart. 33 CO).\n3.\nNel caso di specie, come emerge già solo dalla lettera 10 novembre 1998 dell'allora patrocinatore all'indirizzo dell'assicuratore opponente, è pacifico che l'avv. Clemente abbia agito in nome del ricorrente. Pure incontestata è la natura non strettamente personale - nel senso appena esposto - del negozio di base, ossia della richiesta di pagamento dell'avere di uscita. Né dall'art. 8 cpv. 1 del Regolamento della Fondazione opponente per l'opera di previdenza della ditta Z.________SA potrebbe altrimenti desumersi un divieto contrattuale di rappresentanza per il solo fatto che esso stabilisce che, su incarico della Fondazione, la Rentenanstalt/Swiss Life versa le prestazioni dovute al domicilio svizzero degli aventi diritto, o, in sua mancanza, alla sede della Fondazione. Tanto meno legge o regolamento vincolano il conferimento di una facoltà di rappresentanza al rispetto di una forma scritta particolare, ritenuto che una simile forma non può segnatamente essere dedotta dall'art. 24 del predetto Regolamento, il quale prevede sì che il diritto al pagamento della prestazione di libero passaggio in caso di partenza definitiva dalla Svizzera debba essere provato nella forma stabilita dalla Fondazione (cpv. 3), ma al tempo stesso specifica quelle che sono le condizioni o forme da adempiere affinché quest'ultima possa dare seguito alla domanda di prestazione (cpv. 4: comunicazione dei dati necessari per il trasferimento della prestazione, ecc.).\n"}