{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "it", "Datum": "2004-12-10", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-119-03_2004-12-10.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=23&from_date=06.12.2004&to_date=25.12.2004&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=221&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F10-12-2004-B_119-2003&number_of_ranks=299", "Checksum": "e8659101adfa4f981cbdfe1227e36dd1"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["B 119/03"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 10.12.2004 B 119/03"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 10.12.2004 B 119/03"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 10.12.2004 B 119/03"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Previdenza professionale | Previdenza professionnale"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 15:28:52", "Checksum": "70ccc8be2eb8d30825de6fdc9c6705f5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 10.12.2004 B 119/03\nRegesto:\nPrevidenza professionale | Previdenza professionnale\n\nEidgenössisches Versicherungsgericht\nTribunale federale delle assicurazioni\nTribunal federal d'assicuranzas\nCorte delle assicurazioni sociali\ndel Tribunale federale\nCausa\n{T 7}\nB 119/03\nSentenza del 10 dicembre 2004\nIIa Camera\nComposizione\nGiudici federali Borella, Presidente, Meyer e Kernen; Grisanti, cancelliere\nParti\nG.________, Italia, ricorrente, rappresentato dall'avv. Stefano Zanetti, piazza Governo 4, 6500 Bellinzona,\ncontro\nFondazione Collettiva LPP Rentenanstalt, Swiss Life, General Guisan-Quai 40, 8022 Zurigo, opponente, rappresentata dall'avv. Franco Ramelli, palazzo Panorama, via Lavizzari 2, 6600 Locarno,\nIstanza precedente\nTribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano\n(Giudizio del 20 novembre 2003)\nFatti:\nA.\nA.a Utilizzando il modulo dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino, G.________, cittadino italiano nato nel 1959, conferiva in data 3 giugno 1998 procura all'avv. Ignazio Maria Clemente affinché avesse a rappresentarlo nella \"pratica amministrativa, penale, permesso per stranieri, permesso di lavoro e ogni relativa, naturalizzazione, ecc., contatti con creditori, pratica esecutiva\", autorizzandolo ad agire \"in ogni procedura giudiziaria o extragiudiziaria direttamente o indirettamente connessa con l'oggetto sopra indicato\" dopo che il 14 maggio precedente l'allora Ufficio federale degli stranieri aveva emesso una decisione di divieto di entrata in Svizzera di durata illimitata nei suoi confronti. Il 21 ottobre 1998 l'avv. Clemente presentava a nome del suo patrocinato, scarcerato ed espulso dal territorio elvetico in stessa data, una domanda di sospensione del divieto di entrata, che però veniva respinta dalla predetta autorità con decisione del 23 ottobre 1998.\nA.b Avvalendosi della procura rilasciatagli il 3 giugno precedente, l'avv. Clemente invitava quindi il datore di lavoro del suo assistito a notificare alla fondazione di previdenza l'uscita dal servizio dello stesso e a provvedere affinché gli averi accumulati venissero versati sul suo conto clienti. Il 13 novembre 1998 la Rentenanstalt, alla quale lo stesso legale aveva in precedenza trasmesso la documentazione di dettaglio, annunciava il versamento secondo le indicazioni ricevute.\nA.c Agendo su incarico dello stesso G.________, anche la società T.________ Sagl si rivolgeva in data 24 febbraio 1999 all'istituto assicuratore per ottenere il pagamento degli averi LPP spettanti al proprio mandante. Ritenendo già essersi liberata da ogni obbligo con l'evasione della richiesta dell'allora patrocinatore, la Rentenanstalt si opponeva a tale domanda.\nA.d Mediante petizione del 10 novembre 1999, G.________ e la T.________ Sagl, con l'assistenza dell'avv. Stefano Zanetti, invocavano al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino la condanna dell'assicuratore LPP al pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio accumulata, pari a fr. 21'499.-, oltre a interessi del 5% dal 13 novembre 1998. Per pronuncia 2 maggio 2000, la Corte cantonale respingeva la petizione e tutelava la posizione della Fondazione collettiva LPP Rentenanstalt, ritenendo che essa - potendo in buona fede, secondo le regole della rappresentanza apparente, considerare l'allora patrocinatore autorizzato ad agire in tal senso - con il versamento all'avv. Clemente dell'importo dovuto già aveva legittimamente adempiuto il proprio obbligo prestativo.\nA.e Adito su ricorso degli attori, il Tribunale federale delle assicurazioni, per sentenza del 13 dicembre 2002 (B 40/00), dichiarava irricevibile, per carenza di legittimazione ad agire, il ricorso della T.________ Sagl, mentre accoglieva il gravame di G.________ nel senso che, negate le condizioni per ammettere l'esistenza di una procura esterna o apparente, rinviava la causa alla precedente istanza perché, previo complemento istruttorio, accertasse l'esistenza di un'effettiva facoltà di rappresentanza (interna) conferita direttamente, anche solo verbalmente o in via di ratifica, da G.________ all'avv. Clemente.\nB.\nDopo avere sentito l'avv. Clemente in qualità di teste e avere maturato il pieno convincimento che l'attore avesse autorizzato il suo patrocinatore d'allora a prelevare la prestazione di libero passaggio, per giudizio del 20 novembre 2003 la Corte cantonale ha nuovamente respinto la petizione e ha accollato a G.________ le spese giudiziarie per temerarietà dell'azione. Per gli stessi motivi, i primi giudici gli hanno pure fatto obbligo di versare alla Fondazione convenuta fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.\nC.\nSempre patrocinato dall'avv. Zanetti, G.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale, in annullamento della pronuncia cantonale del 20 novembre 2003, ribadisce la richiesta di condanna della Fondazione al pagamento dell'importo chiesto in petizione e chiede di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria.\nLa Fondazione collettiva LPP della Rentenanstalt, patrocinata dall'avv. Franco Ramelli, protestate spese e ripetibili, propone sostanzialmente la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, dopo avere fatto notare che l'oggetto della lite non verte propriamente (perlomeno direttamente) su una questione specifica della previdenza professionale e avere espresso dubbi sul fatto che la Fondazione abbia potuto pagare in contanti una prestazione di previdenza senza averne conferma scritta dell'assicurato e senza essere sicura della definitiva partenza di quest'ultimo dalla Svizzera, ha rinunciato a determinarsi. Per parte sua, l'avv. Clemente, interpellato da questa Corte in qualità di cointeressato, esponendo l'istoriato relativo al patrocinio assunto e producendo nuova documentazione, si associa alle conclusioni della Fondazione opponente con protesta di spese e ripetibili.\nDiritto:\n"}