in tali circostanze non esiste più alcun soggetto giuridico nei confronti del quale statuire circa la correttezza o meno del calcolo dei contributi previdenziali oggetto della lite (sentenza inedita 27 ottobre 1993 della Ia Corte di diritto pubblico in re E., 1A.41/1993, consid. 1b/bb; cfr. pure le sentenze inedite del 27 ottobre 1995 in re L, P 2/95, e del 30 settembre 1985 in re F., U 55/84); per gli stessi motivi, a carico della ditta radiata non possono essere poste spese giudiziarie (art. 134 a contrario e 156 OG); di conseguenza, la lite è divenuta priva di oggetto e va pertanto stralciata dai ruoli; il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: