pure DTF 128 V 321 consid. 1e/bb), si giustifica di annullare, in accoglimento del gravame, il giudizio cantonale e di retrocedere nuovamente gli atti alla istanza precedente affinché esamini, se del caso previo complemento istruttorio, se la pretesa di pagamento dell'importo chiesto in petizione possa eventualmente fondarsi su considerazioni legate alla tutela costituzionale della buona fede ( art. 9 Cost.), più precisamente sul fatto che la Fondazione ricorrente avrebbe disatteso il senso della propria dichiarazione 24/28 giugno 1999 - con la quale, su richiesta della Pretura, aveva attestato in fr.