retrospettivo della situazione oggetto di disamina, si deve ritenere che, alla crescita in giudicato, il 21 ottobre 1999, del giudizio di divorzio, un caso d'invalidità (parziale) era già insorto. In tali condizioni, si deve concludere che al momento topico non poteva (più) esistere un diritto a una prestazione di libero passaggio suscettibile di essere ripartito e attuato dalla Fondazione ricorrente ( DTF 130 III 300 consid. 3.3.1).