, ha rilevato un valore annuo medio del 43,75% già nel corso del mese di aprile, e del 50% già nel mese di maggio 1999. Non sussistendo impellente motivo per dipartirsi da queste constatazioni (cfr. a tal proposito pure VSI 1998 pag. 126, nel cui ambito questa Corte ha stabilito che ai fini del calcolo dell'incapacità lavorativa media giusta la lett. b dell' art. 29 cpv. 1 LAI il periodo di carenza di un anno si ritiene iniziato dal momento in cui si è verificata una diminuzione sensibile, pari almeno al 20%, della capacità di lavoro, nonché la sentenza inedita del 22 gennaio 1996 in re G., I 184/94, consid.