Alla voce "Prestazioni in caso d'incapacità di guadagno", l'art.3.3.1 stabilisce infine che "il versamento della rendita d'invalidità inizia dopo che l'incapacità di guadagno sia durata per il periodo d'attesa fissato. [...] L'ammontare della rendita d'invalidità è fissato in base al grado d'incapacità di guadagno. L'incapacità di guadagno inferiore al 25% non dà diritto alla rendita d'invalidità, mentre l'incapacità di guadagno di almeno 66 2/3% dà diritto alla rendita d'invalidità intera".