Per parte sua, l'art. 2.13 definisce la nozione di incapacità di guadagno, precisando che "si ha incapacità di guadagno quando l'assicurato, in base ad accertamento medico e a prove effettivamente dimostrabili, è completamente o in parte incapace di esercitare la sua professione o un'altra attività lucrativa conforme alla sua posizione sociale, alle sue conoscenze e alle sue capacità, oppure se è invalido ai sensi dell'Assicurazione federale per l'invalidità (AI)". Alla voce "Prestazioni in caso d'incapacità di guadagno", l'art.3.3.1 stabilisce infine che "il versamento della rendita d'invalidità inizia dopo che l'incapacità di guadagno sia durata per il periodo d'attesa fissato.