DTF 120 V 117 consid. 2c). 5.6 Pur essendo, per lo stretto legame esistente tra il diritto a una rendita secondo la LPP e secondo la LAI, la nozione d'invalidità di principio uguale nella previdenza professionale obbligatoria e nell'assicurazione per l'invalidità, gli istituti di previdenza sono liberi, in virtù dell' art. 6 LPP, di estendere a vantaggio degli assicurati il concetto di invalidità già per la previdenza obbligatoria oppure di assegnare delle rendite d'invalidità già per un grado di invalidità inferiore al 50% ( DTF 118 V 40 consid.