484 consid. 3.2.2; sentenza citata del 30 gennaio 2004 in re S., consid. 5.1; Walser, Commentario basilese, 2a ed., no. 5 all' art. 124 CC; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, no. 13-15 agli art. 122/141-142 CC). Decisivo è che il diritto alle prestazioni d'invalidità sia insorto prima del divorzio (Walser, op. cit., no. 5 all' art. 124 CC). 5.4 Se un istituto di previdenza riprende - espressamente o per rinvio - la nozione d'invalidità dell'assicurazione per l'invalidità, esso è di principio vincolato alla valutazione dell'invalidità operata dagli organi AI, a meno che quest'ultima risulti manifestamente insostenibile ( DTF 126 V 311 consid. 1 in fine).