Giusta l'ordinamento temporalmente determinante in concreto, l'evento previdenziale "invalidità" si può pertanto normalmente considerare realizzato nel momento in cui un assicurato - fatte salve disposizioni regolamentari maggiormente vantaggiose - presenta un'incapacità permanente al guadagno pari almeno al 50% oppure è stato, per un anno senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 50% in media e percepisce dall'Istituto di previdenza una rendita d'invalidità, rispettivamente ha beneficiato di una prestazione in capitale. Per ammettere un caso di previdenza basta anche un'invalidità parziale ( DTF 129 III 484 consid.