Giusta l' art. 23 LPP, nella versione applicabile in concreto, in vigore fino al 31 dicembre 2004 (quo alla nuova regolamentazione in vigore dal 1° gennaio 2005 cfr. RU 2004 1682), hanno diritto alle prestazioni d'invalidità le persone che, nel senso dell'AI, sono invalide per almeno il 50% ed erano assicurate al momento in cui è sorta l'incapacità di lavoro la cui causa ha portato all'invalidità. A norma dell' art. 26 cpv. 1 LPP, per la nascita del diritto alle prestazioni d'invalidità sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della LAI ( art. 4 cpv. 2 e art. 29 LAI). In particolare, l' art. 29 cpv.