5. Nel caso di specie si tratta pertanto di stabilire se, al momento determinante della crescita in giudicato della pronuncia di divorzio, fosse già subentrato un caso di previdenza "invalidità". 5.1 Stando alla definizione fornita dall' art. 1 cpv. 2 LFLP, il caso di previdenza interviene al momento in cui l'istituto previdenziale accorda sulla base del proprio regolamento un diritto alle prestazioni per il raggiungimento del limite d'età oppure per il caso di morte o d'invalidità ( DTF 126 V 92; FF 1992 III 513). 5.2 Giusta l' art. 23 LPP, nella versione applicabile in concreto, in vigore fino al 31 dicembre 2004 (quo alla nuova regolamentazione in vigore dal 1° gennaio 2005 cfr.