1 vLFLP - nel tenore applicabile in concreto, in vigore fino al 31 dicembre 1999 -, il tribunale poteva decidere che una parte della prestazione d'uscita acquisita da un coniuge durante il periodo di matrimonio venisse trasferita all'istituto di previdenza dell'altro coniuge e computata sulle prestazioni di divorzio destinate a garantire la previdenza. Ciò si è avverato nel caso di specie con l'omologazione, da parte del giudice civile, della già citata convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio con cui è stato disposto il trasferimento all'istituto di previdenza della moglie di una parte della prestazione d'uscita acquisita dal marito durante il matrimonio. L' art. 2 cpv.