4. Giusta l'art. 22 cpv. 1 vLFLP - nel tenore applicabile in concreto, in vigore fino al 31 dicembre 1999 -, il tribunale poteva decidere che una parte della prestazione d'uscita acquisita da un coniuge durante il periodo di matrimonio venisse trasferita all'istituto di previdenza dell'altro coniuge e computata sulle prestazioni di divorzio destinate a garantire la previdenza.