Dopo avere inizialmente contestato questa ipotesi, F.________, tramite il proprio patrocinatore, preso atto degli sviluppi della procedura AI, osserva che, anche qualora fosse sopraggiunto un caso d'invalidità prima della crescita in giudicato del giudizio di divorzio, il pagamento della somma si giustificherebbe comunque per i principi della tutela della buona fede. 3.4 L'UFAS, per contro, rileva che, secondo l'ordinamento applicabile in concreto, "una prestazione di uscita non poteva essere pagata in contanti [...], perché bisognava assicurarsi che non dava luogo a un caso di invalidità ulteriore".