Principio invocato dall'opponente per avere l'assicuratore LPP, quale organo competente, asseritamente disatteso il senso dell'attestazione 24/28 giugno 1999 rilasciata a margine della procedura di divorzio dopo che lo stesso, con tale comunicazione, avrebbe precedentemente indotto l'interessata a farvi affidamento e ad aderire alla proposta di convenzione con l'ex marito. 3.2 Per parte sua, ribadito il carattere sussidiario della prestazione di libero passaggio, la Fondazione ricorrente fa sostanzialmente valere che un caso di previdenza (in casu: di invalidità) sarebbe già sopraggiunto prima della crescita in giudicato della pronuncia di divorzio.