3.1 Dopo avere sostanzialmente evidenziato la natura sussidiaria della prestazione di libero passaggio nell'evenienza in cui un caso di previdenza dovesse già essere insorto - in siffatta ipotesi l'assicurato potendo fare valere un diritto alle prestazioni d'invalidità, vecchiaia o superstiti - e dopo avere dichiarato tale principio applicabile anche nell'ambito della divisione degli averi pensionistici in caso di divorzio, la Corte cantonale ha stabilito che, al momento determinante della crescita in giudicato della pronuncia di divorzio, nessuna di tali ipotesi suscettibili di ostare all'esistenza di una prestazione di libero passaggio e, di conseguenza, a una sua ripartizione fra i