A.d Adito da F.________, il Tribunale federale delle assicurazioni, stabilendo che il giudice delle assicurazioni sociali deve poter verificare esistenza e cedibilità del credito trasferito e deve pertanto poter decidere se l'istituto di previdenza, al quale il giudice del divorzio - secondo l'ordinamento in vigore fino al 31 dicembre 1999 - ha ordinato di trasferire parte della prestazione d'uscita di un coniuge, possa essere tenuto a dare seguito a tale comunicazione, per sentenza del 28 gennaio 2003 (B 96/00) ha annullato la pronuncia impugnata e ha rinviato la causa all'autorità giudiziaria cantonale affinché entrasse nel merito della petizione.