Per parte sua, l'assicuratore LPP, facendo notare come il proprio assicurato, inabile al lavoro nella misura del 100% a partire dal 5 febbraio 1999 a causa di un infortunio, non potesse esigere alcuna prestazione d'uscita, si opponeva alla domanda. A.b Mediante petizione del 25 maggio 2000 F.________, patrocinata dall'avv. Tiziano Bernaschina, ha chiesto al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino di fare ordine alla Fondazione di versarle l'importo di fr. 40'000.-, prelevandolo dal montante della prestazione di libero passaggio del marito, sul suo conto previdenziale presso la propria fondazione di libero passaggio.