{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "it", "Datum": "2005-03-30", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-107-03_2005-03-30.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=6&from_date=16.03.2005&to_date=04.04.2005&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=59&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F30-03-2005-B_107-2003&number_of_ranks=267", "Checksum": "744f4951c17e778a86e713fd05548dfa"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["B 107/03"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 30.03.2005 B 107/03"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 30.03.2005 B 107/03"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 30.03.2005 B 107/03"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Previdenza professionale | Previdenza professionnale"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 15:14:22", "Checksum": "6c01ab8300e2d6977a84ca009aec6e1e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 30.03.2005 B 107/03\nRegesto:\nPrevidenza professionale | Previdenza professionnale\n\n5.\nNel caso di specie si tratta pertanto di stabilire se, al momento determinante della crescita in giudicato della pronuncia di divorzio, fosse già subentrato un caso di previdenza \"invalidità\".\n5.1 Stando alla definizione fornita dall'\nart. 1 cpv. 2 LFLP, il caso di previdenza interviene al momento in cui l'istituto previdenziale accorda sulla base del proprio regolamento un diritto alle prestazioni per il raggiungimento del limite d'età oppure per il caso di morte o d'invalidità (\nDTF 126 V 92; FF 1992 III 513).\n5.2 Giusta l'\nart. 23 LPP, nella versione applicabile in concreto, in vigore fino al 31 dicembre 2004 (quo alla nuova regolamentazione in vigore dal 1° gennaio 2005 cfr. RU 2004 1682), hanno diritto alle prestazioni d'invalidità le persone che, nel senso dell'AI, sono invalide per almeno il 50% ed erano assicurate al momento in cui è sorta l'incapacità di lavoro la cui causa ha portato all'invalidità. A norma dell'\nart. 26 cpv. 1 LPP, per la nascita del diritto alle prestazioni d'invalidità sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della LAI (\nart. 4 cpv. 2 e art. 29 LAI). In particolare, l'\nart. 29 cpv. 1 LAI dispone che il diritto alla rendita nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40% (lett. a) oppure è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lett. b).\n5.3 Giusta l'ordinamento temporalmente determinante in concreto, l'evento previdenziale \"invalidità\" si può pertanto normalmente considerare realizzato nel momento in cui un assicurato - fatte salve disposizioni regolamentari maggiormente vantaggiose - presenta un'incapacità permanente al guadagno pari almeno al 50% oppure è stato, per un anno senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 50% in media e percepisce dall'Istituto di previdenza una rendita d'invalidità, rispettivamente ha beneficiato di una prestazione in capitale. Per ammettere un caso di previdenza basta anche un'invalidità parziale (\nDTF 129 III 484 consid. 3.2.2; sentenza citata del 30 gennaio 2004 in re S., consid. 5.1; Walser, Commentario basilese, 2a ed., no. 5 all'\nart. 124 CC; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, no. 13-15 agli art. 122/141-142 CC). Decisivo è che il diritto alle prestazioni d'invalidità sia insorto prima del divorzio (Walser, op. cit., no. 5 all'\nart. 124 CC).\n5.4 Se un istituto di previdenza riprende - espressamente o per rinvio - la nozione d'invalidità dell'assicurazione per l'invalidità, esso è di principio vincolato alla valutazione dell'invalidità operata dagli organi AI, a meno che quest'ultima risulti manifestamente insostenibile (\nDTF 126 V 311 consid. 1 in fine). Questa forza vincolante non vale soltanto per la fissazione del grado d'invalidità (\nDTF 115 V 208), ma anche per la determinazione del momento a partire dal quale la capacità di lavoro dell'assicurato si è deteriorata in maniera sensibile e durevole (\nDTF 123 V 271 consid. 2a e i riferimenti citati). Il diritto a una rendita d'invalidità secondo la LPP nasce quindi nel medesimo momento in cui insorge quello giusta la LAI (\nDTF 123 V 271 consid. 2a con riferimenti; Sutter/Freiburghaus, op. cit., no. 17 agli art. 122/141-142 CC). Il diritto secondo la LAI viene stabilito in maniera vincolante con la decisione formale dell'organo competente AI. Solo in presenza di una decisione LAI cresciuta in giudicato si può stabilire con certezza se un caso di previdenza sia sopraggiunto o meno (Sutter/Freiburghaus, op. cit., no. 18 agli art. 122/141-142 CC). Va da sé che il caso di previdenza invalidità può considerarsi sopraggiunto unicamente se il grado d'invalidità è sufficiente per aprire il diritto a una prestazione (Sutter/Freiburghaus, op. cit., no. 14 agli art. 122/141-142 CC).\n5.5 Il momento dell'insorgenza dell'invalidità - che peraltro determina anche l'applicabilità temporale delle norme regolamentari (\nDTF 121 V 97) - va distinto da quello d'insorgenza dell'incapacità lavorativa la cui causa conduce all'invalidità, cui accenna il disposto di cui all'\nart. 23 LPP e con il quale il legislatore, oltre a definire la qualità di assicurato della persona che richiede le prestazioni (\nDTF 118 V 98 seg. consid. 2b), ha inteso delimitare le competenze degli istituti di previdenza nell'evenienza in cui la persona interessata, in seguito a cambiamento del datore di lavoro, è stato successivamente affiliato a diversi istituti previdenziali (\nDTF 120 V 117 consid. 2c).\n5.6 Pur essendo, per lo stretto legame esistente tra il diritto a una rendita secondo la LPP e secondo la LAI, la nozione d'invalidità di principio uguale nella previdenza professionale obbligatoria e nell'assicurazione per l'invalidità, gli istituti di previdenza sono liberi, in virtù dell'\nart. 6 LPP, di estendere a vantaggio degli assicurati il concetto di invalidità già per la previdenza obbligatoria oppure di assegnare delle rendite d'invalidità già per un grado di invalidità inferiore al 50% (\nDTF 118 V 40 consid. 2b/aa). In tali condizioni, va esaminato se la Fondazione collettiva abbia facilitato - o eventualmente aggravato - per via regolamentare le condizioni legali per ottenere delle prestazioni d'invalidità."}