{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "it", "Datum": "2005-03-30", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-107-03_2005-03-30.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=6&from_date=16.03.2005&to_date=04.04.2005&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=59&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F30-03-2005-B_107-2003&number_of_ranks=267", "Checksum": "744f4951c17e778a86e713fd05548dfa"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["B 107/03"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 30.03.2005 B 107/03"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 30.03.2005 B 107/03"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 30.03.2005 B 107/03"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Previdenza professionale | Previdenza professionnale"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 15:14:22", "Checksum": "6c01ab8300e2d6977a84ca009aec6e1e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 30.03.2005 B 107/03\nRegesto:\nPrevidenza professionale | Previdenza professionnale\n\nEidgenössisches Versicherungsgericht\nTribunale federale delle assicurazioni\nTribunal federal d'assicuranzas\nCorte delle assicurazioni sociali\ndel Tribunale federale\nCausa\n{T 7}\nB 107/03\nSentenza del 30 marzo 2005\nIIa Camera\nComposizione\nGiudici federali Borella, Presidente, Meyer e Lustenberger; Grisanti, cancelliere\nParti\nPAX Fondazione collettiva LPP, Aeschenplatz 13, 4002 Basilea, ricorrente, rappresentata dall'avv. Andrea Giudici, studio legale Giudici e Merlini, via Vela 8, 6601 Locarno,\ncontro\nF.________, via Mimosa 4, 6648 Minusio, opponente, rappresentata dall'avv. Tiziano Bernaschina, via Ramogna 10, 6601 Locarno,\nIstanza precedente\nTribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano\n(Giudizio del 6 ottobre 2003)\nFatti:\nA.\nA.a Per giudizio del 28 settembre 1999, cresciuto incontestato in giudicato il 21 ottobre successivo, il Pretore della Giurisdizione di X.________ ha disposto lo scioglimento per divorzio del matrimonio tra L.________ e F.________ e omologato nel contempo la convenzione sulle conseguenze accessorie sottopostagli dai coniugi. Il dispositivo della pronuncia faceva, tra l'altro, ordine alla Pax Fondazione collettiva LPP, Basilea, presso cui era affiliato, tramite il proprio datore di lavoro (M.________ SA), il marito, di versare, conformemente all'accordo raggiunto tra i coniugi, l'importo di fr. 40'000.-, da prelevare dalla prestazione di libero passaggio di L.________, sul conto previdenziale della moglie presso la fondazione di libero passaggio di quest'ultima. Tale regolamentazione è stata adottata dopo che in data 24/28 giugno 1999, su richiesta della Pretura, la Pax aveva attestato in fr. 98'039.50 l'ammontare della prestazione di libero passaggio spettante a L.________ (conteggio d'uscita al 1° luglio 1999).\nA più riprese, F.________, tramite la propria patrocinatrice, avv. Sonja Achermann Bernaschina, sollecitava la Fondazione a dare seguito all'ordine del Pretore. Per parte sua, l'assicuratore LPP, facendo notare come il proprio assicurato, inabile al lavoro nella misura del 100% a partire dal 5 febbraio 1999 a causa di un infortunio, non potesse esigere alcuna prestazione d'uscita, si opponeva alla domanda.\nA.b Mediante petizione del 25 maggio 2000 F.________, patrocinata dall'avv. Tiziano Bernaschina, ha chiesto al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino di fare ordine alla Fondazione di versarle l'importo di fr. 40'000.-, prelevandolo dal montante della prestazione di libero passaggio del marito, sul suo conto previdenziale presso la propria fondazione di libero passaggio. In via subordinata ha postulato la condanna della Fondazione al versamento di fr. 40'000.- oltre a interessi del 5% dal 25 ottobre 1999, per pretesa violazione delle norme a protezione della buona fede. Ha inoltre chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita.\nA.c Per pronuncia del 30 ottobre 2000, la Corte cantonale, reputandosi incompetente a statuire sul merito della vertenza, ha dichiarato irricevibile la petizione. Per il resto ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria gratuita.\nA.d Adito da F.________, il Tribunale federale delle assicurazioni, stabilendo che il giudice delle assicurazioni sociali deve poter verificare esistenza e cedibilità del credito trasferito e deve pertanto poter decidere se l'istituto di previdenza, al quale il giudice del divorzio - secondo l'ordinamento in vigore fino al 31 dicembre 1999 - ha ordinato di trasferire parte della prestazione d'uscita di un coniuge, possa essere tenuto a dare seguito a tale comunicazione, per sentenza del 28 gennaio 2003 (B 96/00) ha annullato la pronuncia impugnata e ha rinviato la causa all'autorità giudiziaria cantonale affinché entrasse nel merito della petizione.\nB.\nEsperiti i propri accertamenti, i giudici di prime cure, con giudizio del 6 ottobre 2003, hanno accolto la petizione di F.________ e hanno fatto ordine all'assicuratore LPP, patrocinato dall'avv. Andrea Giudici, di procedere conformemente a quanto statuito dal giudice del divorzio. In considerazione dell'esito della petizione, gli stessi giudici hanno revocato la precedente concessione dell'assistenza giudiziaria e hanno riconosciuto all'attrice fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.\nC.\nSempre rappresentata dall'avv. Giudici, la Fondazione interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale, protestate spese e ripetibili, chiede di annullare il giudizio 6 ottobre 2003 del Tribunale cantonale e di respingere integralmente la petizione del 25 maggio 2000.\nF.________, sempre rappresentata dall'avv. Bernaschina, propone la reiezione del gravame e domanda di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio anche per la procedura federale. Per parte sua, L.________, interpellato in qualità di cointeressato, tramite il proprio legale, avv. Corrado Moretti, ha rinunciato a presentare proprie conclusioni. Infine, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), dopo avere esposto la situazione giuridica secondo l'ordinamento valido prima e dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2000, del nuovo diritto sul divorzio, ha rinunciato a pronunciarsi sul gravame.\n"}