4, 118 V 169 consid. 7). Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 1. Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 2. Le spese giudiziarie, ammontanti a fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente e saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultimo. 3. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni ed all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 19 novembre 2002 In nome del Tribunale federale delle assicurazioni Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere: