3. Non trattandosi in concreto, come si è visto, di una lite avente per oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134 OG a contrario, cfr. sentenza citata del 30 novembre 2001 in re S.). Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del ricorrente. Giusta l' art. 159 cpv. 2 OG, nelle procedure di ricorso di diritto amministrativo, nessuna indennità per ripetibili è, di regola, assegnata alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di previdenza in favore del personale ( DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid.