risultata manifestamente infondata, il ricorrente avendo al più tardi avuto effettiva conoscenza il 24 agosto 2001 - a seguito dello scritto, di stessa data, dell'amministratore del Fondo all'avv. Collenberg - della decisione della Divisione della giustizia ed avendo atteso ben oltre il termine di 10 giorni - segnatamente fino al 19 settembre 2001, data della petizione al Tribunale cantonale delle assicurazioni - per chiedere l'eventuale restituzione del termine omesso, contravvenendo così agli obblighi sanciti dall'art. 139 CPC - applicabile in virtù del doppio rinvio di cui all'art. 4 cpv. 3 del Regolamento cantonale circa la sorveglianza sulle fondazioni e sugli istituti di previdenza