In concreto, omettendo di trasmettere d'ufficio gli atti ad un'altra istanza, il primo giudice non si è reso responsabile di un operato censurabile. Egli non era infatti in alcun modo tenuto a trasmettere la causa all'Autorità di vigilanza cantonale, come pretende ora il ricorrente, perché si pronunciasse sul merito delle censure sollevate (tardivamente) dallo stesso, l'autorità in questione avendo già reso la propria decisione, cresciuta in giudicato, e il provvedimento richiesto dall'insorgente potendo entrare in linea di conto unicamente nell'ambito di una restituzione in intero contro il lasso dei termini.