Tale principio generale viene espressamente ripreso dall'ordinamento cantonale applicabile alle procedure dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 126 cpv. 1 Codice di procedura civile ticinese [CPC], applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 23 della Legge cantonale di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 6 aprile 1961). 2.4 In concreto, omettendo di trasmettere d'ufficio gli atti ad un'altra istanza, il primo giudice non si è reso responsabile di un operato censurabile.