3b e riferimenti), riservato il caso in cui una tale trasmissione si risolverebbe in un vuoto ed inutile esercizio formale (cfr. sentenza citata del 26 settembre 2000 in re M., nel cui ambito questa Corte ha rinunciato a disporre un simile provvedimento, la domanda di restituzione in intero formulata dal ricorrente essendo apparsa dall'inizio manifestamente infondata). Tale principio generale viene espressamente ripreso dall'ordinamento cantonale applicabile alle procedure dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 126 cpv.