anche sentenza del 26 settembre 2000 in re M., C 224/00). 2.2 La lite non vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto od avvenuto violando norme essenziali di procedura ( art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG). 2.3