Il ricorrente, in sede federale, non censura la dichiarazione di irricevibilità espressa dalla precedente istanza, contesta tuttavia la mancata trasmissione dell'incarto, da parte del primo giudice, all'Autorità cantonale di vigilanza che si sarebbe, a suo dire, imposta a seguito della pronuncia di inammissibilità. Facendo osservare come, a seguito del proprio trasferimento all'estero e, quindi, per causa a lui non imputabile, egli non avrebbe avuto modo di prendere effettiva conoscenza delle pubblicazioni avvenute sul FUCT e di opporsi alla decisione del 7 novembre 2000, l'interessato si duole, di fatto, che tale possibilità non gli sia stata concessa dal primo giudice mediante