possano essere fatte valere soltanto nell'ambito di una procedura di liquidazione (parziale) di un istituto di previdenza e solo in seguito all'esame e all'approvazione, da parte dell'Autorità di vigilanza secondo l'art. 61 LPP, dei piani di ripartizione. Parimenti ha rilevato come contro siffatte decisioni sia dato il rimedio del ricorso alla Commissione federale di ricorso giusta l'art. 74 LPP, ad esclusione dell'azione al Tribunale cantonale giusta l'art. 73 LPP, che pertanto non risulta competente a statuire in materia (SZS 1995 pag. 377 consid. 3a e riferimenti; cfr. pure sentenza del 30 novembre 2001 in re S., B 68/01).