1. Nell'impugnata pronuncia, alla quale si rinvia, il primo giudice ha già compiutamente esposto come eventuali pretese relative all'attribuzione di fondi liberi possano essere fatte valere soltanto nell'ambito di una procedura di liquidazione (parziale) di un istituto di previdenza e solo in seguito all'esame e all'approvazione, da parte dell'Autorità di vigilanza secondo l'art. 61 LPP, dei piani di ripartizione.