{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "it", "Datum": "2002-11-19", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-10-02_2002-11-19.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=12&from_date=07.11.2002&to_date=26.11.2002&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=118&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F19-11-2002-B_10-2002&number_of_ranks=264", "Checksum": "e6c278ea98f78cac749482eb1cc4d59a"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["B 10/02"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 19.11.2002 B 10/02"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 19.11.2002 B 10/02"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 19.11.2002 B 10/02"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Previdenza professionnale"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 17:46:08", "Checksum": "a7781fa933badaf0c4b2990c891d44f9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 19.11.2002 B 10/02\nRegesto:\nPrevidenza professionnale\n\n2.\n2.1 La questione della trasmissione d'ufficio invocata dal ricorrente essendo strettamente connessa alla decisione d'irricevibilità, nulla osta, di principio, a un suo esame da parte del Tribunale federale delle assicurazioni (cfr. anche sentenza del 26 settembre 2000 in re M., C 224/00).\n2.2 La lite non vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto od avvenuto violando norme essenziali di procedura (\nart. 132 OG in relazione con gli\nart. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG).\n2.3 In virtù di un principio generale del diritto amministrativo, valido anche nell'ambito delle assicurazioni sociali, un'autorità che si reputa incompetente deve trasmettere la vertenza a quella competente (cfr. VSI 1995 pag. 199 consid. 3b e le sentenze ivi citate; DLA 1991 no. 16 pag. 121 consid. 2a; cfr. pure sentenza del 25 gennaio 2000 in re B., H 363/99, consid. 3b e riferimenti), riservato il caso in cui una tale trasmissione si risolverebbe in un vuoto ed inutile esercizio formale (cfr. sentenza citata del 26 settembre 2000 in re M., nel cui ambito questa Corte ha rinunciato a disporre un simile provvedimento, la domanda di restituzione in intero formulata dal ricorrente essendo apparsa dall'inizio manifestamente infondata). Tale principio generale viene espressamente ripreso dall'ordinamento cantonale applicabile alle procedure dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 126 cpv. 1 Codice di procedura civile ticinese [CPC], applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 23 della Legge cantonale di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 6 aprile 1961).\n2.4 In concreto, omettendo di trasmettere d'ufficio gli atti ad un'altra istanza, il primo giudice non si è reso responsabile di un operato censurabile.\nEgli non era infatti in alcun modo tenuto a trasmettere la causa all'Autorità di vigilanza cantonale, come pretende ora il ricorrente, perché si pronunciasse sul merito delle censure sollevate (tardivamente) dallo stesso, l'autorità in questione avendo già reso la propria decisione, cresciuta in giudicato, e il provvedimento richiesto dall'insorgente potendo entrare in linea di conto unicamente nell'ambito di una restituzione in intero contro il lasso dei termini. Orbene, a prescindere dal fatto che il giudice di prime cure fosse o meno abilitato a ricevere una simile domanda e potesse ravvisare nel ricorso sottopostogli a giudizio una richiesta di restituzione, questa sarebbe comunque risultata manifestamente infondata, il ricorrente avendo al più tardi avuto effettiva conoscenza il 24 agosto 2001 - a seguito dello scritto, di stessa data, dell'amministratore del Fondo all'avv. Collenberg - della decisione della Divisione della giustizia ed avendo atteso ben oltre il termine di 10 giorni - segnatamente fino al 19 settembre 2001, data della petizione al Tribunale cantonale delle assicurazioni - per chiedere l'eventuale restituzione del termine omesso, contravvenendo così agli obblighi sanciti dall'art. 139 CPC - applicabile in virtù del doppio rinvio di cui all'art. 4 cpv. 3 del Regolamento cantonale circa la sorveglianza sulle fondazioni e sugli istituti di previdenza professionale e dell'art. 12 cpv. 1 della Legge cantonale di procedura per le cause amministrative -, il quale stabilisce che la restituzione in intero contro il lasso dei termini deve essere chiesta entro 10 giorni dalla cessazione dell'impedimento.\nNé poteva entrare in linea di conto una trasmissione dell'incarto alla Commissione federale di ricorso di cui all'art. 74 LPP, la decisione contestata avendo - per quanto appena detto - acquistato forza di cosa giudicata.\n3.\nNon trattandosi in concreto, come si è visto, di una lite avente per oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134 OG a contrario, cfr. sentenza citata del 30 novembre 2001 in re S.). Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del ricorrente.\nGiusta l'\nart. 159 cpv. 2 OG, nelle procedure di ricorso di diritto amministrativo, nessuna indennità per ripetibili è, di regola, assegnata alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di previdenza in favore del personale (\nDTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7).\nPer questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:\n1.\nIl ricorso di diritto amministrativo è respinto.\n2.\nLe spese giudiziarie, ammontanti a fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente e saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultimo.\n3.\nLa presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni ed all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.\nLucerna, 19 novembre 2002\nIn nome del Tribunale federale delle assicurazioni\nIl Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere:"}