{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "it", "Datum": "2002-11-19", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-10-02_2002-11-19.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=12&from_date=07.11.2002&to_date=26.11.2002&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=118&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F19-11-2002-B_10-2002&number_of_ranks=264", "Checksum": "e6c278ea98f78cac749482eb1cc4d59a"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["B 10/02"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 19.11.2002 B 10/02"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 19.11.2002 B 10/02"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 19.11.2002 B 10/02"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Previdenza professionnale"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 17:46:08", "Checksum": "a7781fa933badaf0c4b2990c891d44f9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 19.11.2002 B 10/02\nRegesto:\nPrevidenza professionnale\n\nEidgenössisches Versicherungsgericht\nTribunale federale delle assicurazioni\nTribunal federal d'assicuranzas\nCorte delle assicurazioni sociali\ndel Tribunale federale\nCausa\n{T 7}\nB 10/02\nSentenza del 19 novembre 2002\nIIIa Camera\nComposizione\nGiudici federali Borella, Presidente, Meyer e Kernen; Grisanti, cancelliere\nParti\nB.________, Italia, ricorrente, rappresentato dall'avv. Maurizio Collenberg, Piazza Dante 8, 6901 Lugano,\ncontro\nFondo di previdenza per il personale della X.________, opponente, rappresentato dall'avv. Massimo Bionda, Piazza Cioccaro 8, 6901 Lugano\n(Giudizio del 14 dicembre 2001)\nFatti:\nA.\nB.________, nato nel 1946, è stato assunto in data 30 aprile 1971 alle dipendenze della X.________ SA, istituto presso il quale ha lavorato fino al mese di ottobre 1999.\nIn seguito a una ristrutturazione intrapresa fra il 1993 e il 1995, che si è tradotta in una diminuzione sensibile del personale, è stata decisa la liquidazione parziale del Fondo di previdenza per il personale della X.________ SA, costituito nel 1967, ed è stato dato mandato alla Y.________ SA di svilupparne il progetto.\nMediante decisione del 7 novembre 2000, pubblicata sul Foglio Ufficiale del Cantone Ticino (FUCT) una prima volta il ________, quindi il ________ e il ________, la Divisione della giustizia - Autorità cantonale di vigilanza sulle fondazioni e LPP - ha approvato la liquidazione parziale del fondo al 31 dicembre 1995, avvertendo che eventuali opposizioni o contestazioni avverso il piano di ripartizione approvato avrebbero dovuto essere notificate all'Autorità approvante entro trenta giorni dalla terza pubblicazione dell'avviso.\nB.\nCon petizione 19 settembre 2001, B.________, patrocinato dall'avv. Maurizio Collenberg, ha chiesto al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino di condannare il Fondo a versargli una quota delle riserve liberate in seguito alla liquidazione parziale di quest'ultimo.\nPer pronuncia del 14 dicembre 2001 il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha dichiarato irricevibile la petizione per carenza di competenza ratione materiae, ritenuto che la pretesa avanzata non poteva essere fatta valere all'autorità giudiziaria cantonale.\nC.\nB.________, sempre patrocinato dall'avv. Collenberg, in data 30 gennaio 2002 interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni postulando l'annullamento del giudizio cantonale e la trasmissione della causa all'Autorità di vigilanza del Cantone Ticino per decisione sul merito.\nIl Fondo di previdenza, patrocinato dall'avv. Massimo Bionda, e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali propongono la reiezione del gravame.\nDiritto:\n1.\nNell'impugnata pronuncia, alla quale si rinvia, il primo giudice ha già compiutamente esposto come eventuali pretese relative all'attribuzione di fondi liberi possano essere fatte valere soltanto nell'ambito di una procedura di liquidazione (parziale) di un istituto di previdenza e solo in seguito all'esame e all'approvazione, da parte dell'Autorità di vigilanza secondo l'art. 61 LPP, dei piani di ripartizione. Parimenti ha rilevato come contro siffatte decisioni sia dato il rimedio del ricorso alla Commissione federale di ricorso giusta l'art. 74 LPP, ad esclusione dell'azione al Tribunale cantonale giusta l'art. 73 LPP, che pertanto non risulta competente a statuire in materia (SZS 1995 pag. 377 consid. 3a e riferimenti; cfr. pure sentenza del 30 novembre 2001 in re S., B 68/01).\nIl ricorrente, in sede federale, non censura la dichiarazione di irricevibilità espressa dalla precedente istanza, contesta tuttavia la mancata trasmissione dell'incarto, da parte del primo giudice, all'Autorità cantonale di vigilanza che si sarebbe, a suo dire, imposta a seguito della pronuncia di inammissibilità. Facendo osservare come, a seguito del proprio trasferimento all'estero e, quindi, per causa a lui non imputabile, egli non avrebbe avuto modo di prendere effettiva conoscenza delle pubblicazioni avvenute sul FUCT e di opporsi alla decisione del 7 novembre 2000, l'interessato si duole, di fatto, che tale possibilità non gli sia stata concessa dal primo giudice mediante trasmissione dell'incarto all'Autorità cantonale di vigilanza.\n"}